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Ordinanza — n. 3057/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as claims are factually unfounded and legally detached from the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Osvaldo Pisanu inadmissible regarding punitive treatment claims. The court found the grievances factually unfounded and legally detached from the reasoning of the Court of Appeal of Cagliari. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be grounded in factual or legal errors; claims detached from the lower court's reasoning or manifestly unfounded result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment factually unfounded detached from reasoning procedural costs Cassazione ordinanza criminal procedure proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANU OSVALDO nato a SOLARUSSA il 28/02/195:[ avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PISANU OSVALDO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: le censure sul trattamento punitivo declinano critiche in fatto e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondate (quanto agli effetti della declaratoria di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ 2021. Il Consigli Il Presi nte Ersilia A