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Ordinanza — n. 3055/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances and merits intrusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant raised generic complaints regarding criminal liability and logical flaws in the lower court's fact-finding, while the defense argued for the appeal's acceptance. The court rejected these arguments because they constituted generic grievances unrelated to the specific reasoning of the appealed judgment and improperly encroached upon the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic complaints, logical alternatives outside the scope of evidence distortion, and incursions into the merits render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grievances merits intrusion art. 616 code of criminal procedure logical reconstruction vices verdetto di colpevolezza azione di responsabilità responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURRU ROBERTO nato a LANUSEI il 27/08/1983 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di MURRU ROBERTO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria difensiva con cui si contrasta la ipotizzata inammissibilità del ricorso e si insiste per il suo accoglimento; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legil:timità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati la doglianza di appello (si vedano, in particolare, pp. 10 e 11); il secondo motivo che denuncia vizi logici nella ricostruzione dei fatti finisce per proporre una alternativa e a tratti generica lettura sul "significato" delle evidenze processuali, al di fuori dei limiti del vizio di travisamento della prova; il terzo e quarto motivo sulla valutazione della prova e sulla regola di giudizio, nonché sul mancato esame di elementi favorevoli si oppongono meramente con incursione nel merito all'accertamento condotto dalla Corte di appello, che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede; l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio formula censure generiche e di merito sul significato e sulla datazione dei precedenti penali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.Irwl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16f12/2021. ten