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Ordinanza — n. 3053/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being inadmissible due to generic grievances and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3053/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Veneziano Santino inadmissible. The court found that the first ground of appeal consisted of generic complaints unrelated to the lower court's reasoning, while the second ground contained repetitive criticisms already properly addressed by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility in the court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. pen.: An appeal to the court of cassation is inadmissible if it contains generic grievances not linked to the motivation of the contested judgment or if it raises merit-based arguments that have been sufficiently examined by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances merit-based arguments court of cassation drug trafficking conviction responsabilità penale luogo del reato responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
pen., sono proposte critiche di merito e generiche, mentre la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
4, che in ogni caso individua, come assorbenti dati sintomatici di uno spaccio nè occasionale nè di piccola entità, la alta percentuale di principio attivo e l'elevato numero di dosi ricavabili), quanto all'art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., sono proposte critiche di merito e generiche, mentre la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO SANTINO nato a MESSINA il 02/12/15172 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di VENEZIANO SANTINO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto ché il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, volte a parcellizzare gli argomenti del giudice di merito, che, in modo non manifestamente viziato, erano convergenti nella dimostrazione della destinazione illecita della sostanza stupefacente; con il secondo motivo, quanto all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono declinate censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, che in ogni caso individua, come assorbenti dati sintomatici di uno spaccio nè occasionale nè di piccola entità, la alta percentuale di principio attivo e l'elevato numero di dosi ricavabili), quanto all'art. 62-bis cod. pen., sono proposte critiche di merito e generiche, mentre la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.II4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/21,121. Il Consigliere Consigliere estenso