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Ordinanza — n. 3052/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3052/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3052/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUWITHANSIGE PUSHPA KUMAR PERERA nato il 17/09/1967 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di KUWITHANSIGE PUSHPA KUMAR PERERA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: il primo e secondo motivo sollevano vizi di motivazione non denunciabili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); il terzo motivo non si confronta con i consolidati principi di diritto sui limiti della deducibilità della questione in questa sede (tra tante, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 273653) a fronte di una valutazione di fatto del giudice di merito, nella specie logicamente e congruamente motivata, sulla completezza del quadro probatorio; il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello risposto al motivo di appello (cfr. p.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3052/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); il terzo motivo non si confronta con i consolidati principi di diritto sui limiti della deducibilità della questione in questa sede (tra tante, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 273653) a fronte di una valutazione di fatto del giudice di merito, nella specie logicamente e congruamente motivata, sulla completezza del quadro probatorio; il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello risposto al motivo di appello (cfr. p.

Parole chiave

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documenti attendibili lacune probatorie prova facilitata censura dell'apprezzamento delle prove motivi probatori motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
255392); l'ottavo motivo propone censure sul trattamento punitivo benché la motivazione della sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUWITHANSIGE PUSHPA KUMAR PERERA nato il 17/09/1967 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di KUWITHANSIGE PUSHPA KUMAR PERERA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: il primo e secondo motivo sollevano vizi di motivazione non denunciabili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); il terzo motivo non si confronta con i consolidati principi di diritto sui limiti della deducibilità della questione in questa sede (tra tante, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 273653) a fronte di una valutazione di fatto del giudice di merito, nella specie logicamente e congruamente motivata, sulla completezza del quadro probatorio; il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello risposto al motivo di appello (cfr. p.

5) sulla complessiva non necessità della richiesta istruttoria ed in particolare sulla genuinità dei documenti che l'imputato intendeva dimostrare come falsi; il quinto motivo è generico in punto di decisività del nuovo esame dell'imputato (tra tante, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141); il sesto motivo propone censure che non si confrontano con i principi del controllo di legittimità sul vizio di motivazione in presenza della cd. "doppia conforme" (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) e reiterano le medesime questioni avanzate in sede di appello, denunciando carenze argomentative ed illogicità in realtà non riscontrabili in questa sede nel complessivo ragionamento giustificativo della sentenza impugnata; il settimo motivo sulla recidiva è generico in quanto ben può il giudice di appello richiamare la motivazione della sentenza di primo grado a fronte di censure palesemente inconsistenti o generiche (per tutte, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392); l'ottavo motivo propone censure sul trattamento punitivo benché la motivazione della sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo, mentre nulla va disposto in favore della parte civile, che si è limitata formulare conclusioni scritte senza alcuna specifica attività volta a contrastare i motivi proposti (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/d2021. Il Consigli