Italian Court dismisses appeals for generic factual disputes and unsupported legal arguments regarding drug trafficking charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Roggiani and Shkambi inadmissible. Roggiani's arguments were deemed generic and unrelated to the lower court's reasoning, while Shkambi's claims were found manifestly unfounded given the evidence of serial drug trafficking. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and grounded in the lower court's reasoning; generic factual disputes or unsupported legal arguments are inadmissible in proceedings for legal remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROGGIANI LORENZO nato a FORMIGINE il 06/02/1988 SHKAMBI ARDIT nato il 02/08/1987 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di ROGGIANI LORENZO e SHKAMBI ARDIT avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili: il ricorso di Roggiani (che contesta la materialità del fatto e censura il vuoto probatorio) declina motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, p. 16-18, ove si rinviene congrua e non manifestamente illogica motivazione in ordine alle questioni sollevate con l'appello in ordine alla responsabilità per le cessioni di stupefacente contestate); il ricorso di Shkannbi (che contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità) articola censure manifestamente infondate, in quanto la valutazione effettuata dalla Corte di appello è all'evidenza immune dai vizi giuridici segnalati (è stato valorizzato il ruolo tenuto nella vicenda illecita e l'inserimento del fatto all'interno di una condotta seriale e continuativa di spaccio con importanti canali di fornitura); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigljere estensore Il Pr 'dente - Ersili 9va ese Ang Costan