Italian court dismisses appeal against plea bargain verdict citing inadmissibility under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pietro Sedici inadmissible de plano. The appellant challenged a plea bargain verdict, arguing defects in reasoning and sentencing, but the court held that such grounds are not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Appeals against plea bargain verdicts are inadmissible as the grounds for appeal do not include defects in the reasoning of the agreed decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDICI PIETRO nato a CATANIA il 19/11/1990 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAd-ate-a-vv+s-e-efie-p-artil udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di SEDICI PIETRO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra i quali non si pone il vizio di motivazione della decisione concordata; in tema di art. 129 cod. proc. pen., tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; in tema di congruità della pena, tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P,Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigli re estensore Il Pref