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Ordinanza — n. 3048/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as legal qualification error must be manifestly eccentric.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Abidi Tarek inadmissible de plano. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the Court held that such appeals are limited to manifestly eccentric errors. Since the appellant's argument regarding the lack of continuity between crimes was not manifestly eccentric, the appeal was rejected. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments are inadmissible unless the legal qualification is manifestly eccentric, requiring indisputable immediacy and absence of any room for opinion.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest eccentricity legal qualification error plea bargain judgment de plano dismissal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di ABIDI TAREK avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDI TAREK nato il 26/08/1978 avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA.cl-ato-avviso a1le-p-art17 udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ABIDI TAREK avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) - ipotesi neppure prospettata nel ricorso (nel quale si deduce la assenza del vincolo di continuazione tra i reati, sulla base di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. / Il Consiglier5Vestenso