Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing generic grievances unrelated to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ahmetovic Andres inadmissible because all grounds failed to meet the strict requirements for a legality appeal. The appellant raised generic complaints regarding criminal liability and sentencing that were not anchored in the specific reasoning of the Court of Appeal's decision. Consequently, the court ruled that these grievances were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed during the first instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be grounded in specific legal errors or factual contradictions present in the lower court's reasoning; generic grievances unrelated to the judgment's motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ANDRES nato a TORINO il 04/11/1994 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di AHMETOVIC ANDRES avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: quanto al primo motivo sulla penale responsabilità, si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con l'appello, quanto alla condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti e quindi anche al dolo del reato di resistenza a p.u., alla imputabilità al ricorrente delle lesioni cagionate al p.u., nonché alla ricostruzione della dinamica dei fatti); quanto al secondo motivo, sono declinate censure generiche sul trattamento punitivo, disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da sufficienti e non illogiche argomentazioni e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore Il Pres ente Ersilia 061V ese A