Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ali Zain Syed inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the timing of an illegal act and the conduct of police officers. The court rejected the appeal because all grounds were merely factual complaints or repetitions of issues already properly examined by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law only, and are inadmissible if they consist of mere factual complaints or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI ZAIN SYED nato il 16/06/1988 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di ALI ZAIN SYED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 4 e 5, ove la Corte di appello risponde adeguatamente alle questioni dedotte con l'appello circa il momento in cui si è verificata la condotta illecita rispetto all'operato dei vigili, sulla arbitrarietà del comportamento dei vigili e sulla alternativa ricostruzione dei fatti, quanto alle ragioni e il contesto in cui si sono verificati i fatti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1212021. Il Consigliere estensore Il Presi