Ordinanza — n. 3045/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIA VITO LUCA nato a CATANIA il 02/02/1987 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA Cl-at-Q-e1413.440-&-Le-Part4- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di MAGLIA VITO LUCA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) (nella specie invece si censura l'omessa considerazione di circostanze fattuali desumibili dagli atti processuali); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3045/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) (nella specie invece si censura l'omessa considerazione di circostanze fattuali desumibili dagli atti processuali); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIA VITO LUCA nato a CATANIA il 02/02/1987 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA Cl-at-Q-e1413.440-&-Le-Part4- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di MAGLIA VITO LUCA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) (nella specie invece si censura l'omessa considerazione di circostanze fattuali desumibili dagli atti processuali); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consiglieré estensore Il P