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Ordinanza — n. 3044/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds lacking specific argumentative criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Sahnoun Mahmoud and Ben Mosbah Adam inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment regarding their liability, but the court found their arguments generic and devoid of the necessary specific critique required under the law. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in the interest of the law are inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a necessary and specific criticism of the reasoning underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of specific criticism interest of the law procedural costs Corte di Cassazione legittimità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAHNOUN MAHMOUD - C.U.I. 055NBW1 nato il 10/10/1991 BEN MOSBAH ADAM - C.U.I. 043KTR2 nato il 04/08/1992 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di SAHNOUN MAHMOUD e BEN MOSBAH ADAM avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sulla responsabilità dei due ricorrenti adeguatamente vagliata dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non manifestamente viziati); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis2l,1£) /12/2021. Il Cons l'ere estensore Il Pre i ente ErSi Ivanese Angel tanzo D E"Fr"57- -77—