Cassation court dismisses appeals as inadmissible for being generic fact complaints or merit-based arguments not allowed in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared all appeals filed by six individuals against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellants argued regarding criminal liability and sentencing treatment, but the court found their arguments to be generic fact complaints or merit-based challenges precluded in legality proceedings. Consequently, the appeals were rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist of generic fact complaints, merit-based arguments, or censure of the factual reconstruction rather than specific legal vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALTOE DANIELE nato a VITTORIO VENETO il 24/09/1980 CIASCO GIULIA nato a ROMA il 05/08/1987 GALLOCCHIO GABRIO nato a GARBAGNATE MILANESE il 20/12/1992 GARAU MICHELE nato a CAGLIARI il 28/01/1988 RICCI WILLIAM nato a MONCALIERI il 16/03/1984 VALENTI MARIANNA nato a ROVERETO il 18/03/1991 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di ALTOE' DANIELE, CIASCO GIULIA, GALLOCCHIO GABRIO, GARAU MICHELE, RICCI WILLIAM e VALENTI MARIANNA avverso la sentenza in epigrafe (e per Gallocchio, Garau e Valenti anche avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2020); Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Vista la memoria depositata dalla difesa di Gallocchio, Garau e Valenti, volta a contrastare la ipotizzata inammissibilità dei motivi proposti e ad insistere per il loro accoglimento; Ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: per i ricorsi di ALTOE', CIASCO e RICCI quanto al primo motivo sulla penale responsabilità, si tratta di doglianze generiche e di mero fatto, in diretto e precluso confronto con il "significato" delle fonti probatorie (al di là dei limiti del vizi di travisamento denunciabili in questa sede) e oppositive alla motivazione della sentenza impugnata, che ha disatteso le censure versate negli appelli con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente in modo manifesto; quanto al secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, sono declinate censure dalle quali non si evincono vizi scrutinabili in questa sede (la contraddittorietà motivazionale deve essere interna alla stessa sentenza; il dato qualificante valorizzato dalla Corte di appello per valutare le condotte degli imputati è l'aver determinato il "clima di forte ostilità e di concreto pericolo per l'ordine pubblico"); per i ricorsi di GALLOCCHIO, GARAU e VALENTI, quanto al primo motivo, l'eccezione processuale è manifestamente infondata (come assume la stessa difesa, la notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
è stata eseguita a seguito di temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772; Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Rv. 281419); il secondo motivo sulla penale responsabilità declina censure volte a contrastare, con apprezzamenti generici e di merito, la ricostruzione dei fatti, il ruolo assunto dai ricorrenti nella vicenda e la rilevanza penale della loro condotta, come accertati dalla Corte di appello con motivazione che risulta all'evidenza immune da censure proponibili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 2/2021.