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Ordinanza — n. 3042/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Omar against a plea bargain judgment inadmissible. The appellant argued for review of the sentencing decision, but the court found that such appeals are explicitly prohibited by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against judgments resulting from a plea bargain procedure are inadmissible as they fall outside the scope of permissible remedies under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure de plano dismissal procedural costs adeguamento della pena gravità della pena clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL OMAR avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
(tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL OMAR (CUI:04YUASY) nato il 01/09/1992 avverso la sentenza del 22/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di FALL OMAR avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere stensore Il Pre e