Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for lack of manifest error in legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Ben Moumen Badr against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for inadequate reasoning and omitted examination of prosecution files, but the court found no grounds for review. The decision rests on the statutory limitation that legal qualification errors are only reviewable if they constitute a manifest error, a standard not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless the legal qualification of the facts constitutes a manifest error, which requires an immediate and indisputable deviation from the charge without room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOUMEN BADR nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdate-er~i.se-affe-par-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di BEN MOUMEN BADR avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) — ipotesi neppure prospettata nel ricorso (che lamenta soltanto la inadeguata motivazione al riguardo e l'omesso esame di atti del fascicolo del P.M.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/2021. Il Consi 'ere estenso