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Ordinanza — n. 3039/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed grounds and generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3039/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Armouni El Mostapha inadmissible, ruling that none of the grounds met the requirements for a legality proceeding. The court found that the claim regarding omitted translation did not constitute nullity under the specific circumstances, while other defects were either barred by the summary procedure or already cured. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal in a legality proceeding is inadmissible if the grounds are not permitted by law, generic, or unrelated to the motivation of the contested decision.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal summary procedure omitted translation procedural nullity generic complaints Corte di Cassazione grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
267157); il secondo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche e in punto di fatto, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispoisitivo.
art. 616 cod. proc. pen
267157); il secondo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche e in punto di fatto, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019
Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021
277775), mentre per le nullità degli altri atti per tale causa va rilevato che le stesse o sono indeducibili per la scelta del rito abbreviato (Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, Rv.
Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016
281631) o risultano già sanate in quanto non dedotte tempestivamente (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMOUNI EL MOSTAPHA - C.U.I. 03ZZ9BL nato il 15/06/1984 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di JARMOUNI EL MOSTAPHA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in ordine al primo motivo sulla omessa traduzione, va ribadito che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, sempre che vi sia stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, la diversa decorrenza dei termini per impugnare (tra tante, Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Rv. 277775), mentre per le nullità degli altri atti per tale causa va rilevato che le stesse o sono indeducibili per la scelta del rito abbreviato (Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, Rv. 281631) o risultano già sanate in quanto non dedotte tempestivamente (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Rv. 267157); il secondo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche e in punto di fatto, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispoisitivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore Il Pre ente Ersilia tìe Angel nzo —............„,..,