Ordinanza — n. 3038/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NWAOKENYE CHINEDU CRISTOPHER nato il 10/02/1982 avverso la sentenza del 15/06/2019 del GIP TRIBUNALE di PADOVA-clate-awiso -alle -peft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n Letto il ricorso proposto nell'interesse di NWAOKENYE CHINEDU CRISTOPHER avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NWAOKENYE CHINEDU CRISTOPHER nato il 10/02/1982 avverso la sentenza del 15/06/2019 del GIP TRIBUNALE di PADOVA-clate-awiso -alle -peft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di NWAOKENYE CHINEDU CRISTOPHER avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consiglierg estensore I