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Ordinanza — n. 3037/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as grounds are inadmissible under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Volpicelli's appeal against a preliminary hearing judge's plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for review of the sentencing decision, but the court found that such grounds do not fall within the permissible scope of appeals under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible as they fall outside the statutory grounds for review under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Criminal Procedure Code Article 448 sentencing review motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPICELLI LUIGI nato a NAPOLI il 02/04/1984 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di VOLPICELLI LUIGI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ 021. Il Consiglie e estensore Il P