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Ordinanza — n. 3035/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3035/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3035/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONAZZO DANIELE nato a SUPERSANO il 08/04/1985 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di ANTONAZZO DANIELE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiannento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3035/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale atti impugnabili impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONAZZO DANIELE nato a SUPERSANO il 08/04/1985 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ANTONAZZO DANIELE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiannento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore Il Pre den