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Ordinanza — n. 3034/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict as grounds are not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano. The appellant, Ferhataj Eltjon, challenged a plea bargain verdict from the Rimini Tribunal, arguing procedural errors. The court ruled that appeals against plea bargain decisions are explicitly prohibited under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal void ab initio.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain verdicts are inadmissible as such grounds are not permitted by law.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal de plano dismissal Criminal Procedure Code procedural bar motivi di cassazione piano di esecuzione delle pene impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di FERHATAJ ELTJON avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, -conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, -conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, -conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERHATAJ ELTJON nato il 10/09/1991 avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di FERHATAJ ELTJON avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano, -conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigli e estensore Il Pre ente