Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were not permitted in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Camilleri inadmissible, ruling that all grounds failed to meet the strict requirements for final review. The appellant argued regarding criminal liability and sentencing, but the court found the first ground merely reproduced facts already assessed and the second lacked sufficient legal basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if grounds are not permitted by law, such as those merely reproducing facts or lacking sufficient legal argumentation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/07/1997 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di CAMILLERI SALVATORE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 3-4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con l'appello, quanto alla condotta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti e alla esclusione dell'esimente ex art. 393-bis cod. pen.); quanto al secondo motivo sul trattamento punitivo è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non manifesta illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ 2/2021. Il Consiglier Il P sidente Ersilia Angejo Costanzo D E. P O