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Ordinanza — n. 3030/2022 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as inadmissible due to partial res judicata on non-particular triviality of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3030/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jiang Zhidao inadmissible, ruling that partial res judicata already existed regarding the non-particular triviality of the crime. The defense argued for the annulment of the lower court's decision, but the Court found that a prior partial annulment had already addressed this specific issue. Consequently, the Court held that the current appeal was both specific and without merit, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a partial annulment has already been issued regarding a specific ground, such as the non-particular triviality of the crime, a subsequent appeal on the same point is inadmissible due to the formation of partial res judicata.

Parole chiave

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partial res judicata non-particular triviality recidivism inadmissible appeal codice di procedura penale motivi di cassazione ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
11960 del 2020, aveva ad oggetto la sola rimodulazione della pena; quindi, si era formato in ogni caso il giudicato parziale, ex art. 624 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
11960 del 2020, aveva ad oggetto la sola rimodulazione della pena; quindi, si era formato in ogni caso il giudicato parziale, ex art. 624 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 11960 del 2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG ZHIDAO nato a ZHEJIANG( CINA) il 01/06/1980 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di JIANG ZHIDAO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria con la quale la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contrastando la ipotizzata inammissibilità dei motivi; ritenuto che il ricorso è inammissibile: l'annullamento parziale della Corte di cassazione, come si evince agevolmente dalla motivazione della sentenza n. 11960 del 2020, aveva ad oggetto la sola rimodulazione della pena; quindi, si era formato in ogni caso il giudicato parziale, ex art. 624 cod. pen., quanto alla non particolare tenuità del fatto per la ricettazione; in tal senso ha tra l'altro motivato la Corte di appello, aggiungendo un "ulteriore" argomento a chiusura, oggetto di censura in questa sede; pertanto il ricorso è anche aspecifico oltre a dedurre censure manifestamente infondate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1 2021. Il Consiglier estensore I