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Ordinanza — n. 3028/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS LARIVERA PAOLO nato a CAMPOBASSO il 13/01/1983 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di DE MATTEIS LARIVERA PAOLO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: relativamente ai complessivi motivi sulla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 340 cod. pen., si tratta di doglianze non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito, anche sin dal primo grado (si vedano, in particolare, pp. 11-14, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con l'appello, quanto alle evocate scriminanti ex artt. 51 e 54 cod. pen, alla rilevanza della interruzione del servizio, all'elemento soggettivo); in ordine al motivo sull'art. 131-bis cod. pen., sono declinate censure di mero fatto a fronte di statuizione sul punto sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 5); generiche e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata sono le censure relative alla costituzione come parte civile del Comune di Tufara (la motivazione risulta immune da vizi rilevabili in questa sede, avendo spiegato la Corte distrettuale come la cittadinanza fosse stata lesa in concreto e direttamente dalla condotta incriminata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo, mentre nulla va disposto in favore della parte civile, che si è limitata formulare conclusioni scritte senza alcuna specifica attività volta a contrastare i motivi proposti (Sez.

Regesto Legislator

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art. 340 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 340 cod. pen., si tratta di doglianze non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito, anche sin dal primo grado (si vedano, in particolare, pp. 11-14, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con l'appello, quanto alle evocate scriminanti ex artt. 51 e 54 cod. pen, alla rilevanza della interruzione del servizio, all'elemento soggettivo); in ordine al motivo sull'art. 131-bis cod. pen., sono declinate censure di mero fatto a fronte di statuizione sul punto sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 5); generiche e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata sono le censure relative alla costituzione come parte civile del Comune di Tufara (la motivazione risulta immune da vizi rilevabili in questa sede, avendo spiegato la Corte distrettuale come la cittadinanza fosse stata lesa in concreto e direttamente dalla condotta incriminata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo, mentre nulla va disposto in favore della parte civile, che si è limitata formulare conclusioni scritte senza alcuna specifica attività volta a contrastare i motivi proposti (Sez.

Parole chiave

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perturbamento di pubblici servizi pubblica istigazione a delinquere impedimento di un atto dell'autorità servizio pubblico violazione dell'ordine pubblico reati contro la volontà popolare

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen, alla rilevanza della interruzione del servizio, all'elemento soggettivo); in ordine al motivo sull'art. 131-bis cod. pen., sono declinate censure di mero fatto a fronte di statuizione sul punto sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS LARIVERA PAOLO nato a CAMPOBASSO il 13/01/1983 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di DE MATTEIS LARIVERA PAOLO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: relativamente ai complessivi motivi sulla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 340 cod. pen., si tratta di doglianze non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito, anche sin dal primo grado (si vedano, in particolare, pp. 11-14, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con l'appello, quanto alle evocate scriminanti ex artt. 51 e 54 cod. pen, alla rilevanza della interruzione del servizio, all'elemento soggettivo); in ordine al motivo sull'art. 131-bis cod. pen., sono declinate censure di mero fatto a fronte di statuizione sul punto sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 5); generiche e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata sono le censure relative alla costituzione come parte civile del Comune di Tufara (la motivazione risulta immune da vizi rilevabili in questa sede, avendo spiegato la Corte distrettuale come la cittadinanza fosse stata lesa in concreto e direttamente dalla condotta incriminata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo, mentre nulla va disposto in favore della parte civile, che si è limitata formulare conclusioni scritte senza alcuna specifica attività volta a contrastare i motivi proposti (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16712/2021. Il Consigliere est