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Ordinanza — n. 3027/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction for tax evasion due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3027/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing reduction rather than the agreement's validity. The appellant argued for a review of general mitigating factors and penalty calculation, which are excluded from review under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing reductions under Art. 599-bis are inadmissible if they concern waived grounds, lack of conditions for acquittal, or penalty determination errors, except when alleging illegality of the sanction itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing reduction tax evasion Art. 599-bis procedural costs Cassa delle ammende mitigating factors attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Daniela Scrudato impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lei appellata, ha rideterminato la pena applicatale per il delitto di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
pen., in parziale riforma della sentenza da lei appellata, ha rideterminato la pena applicatale per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRUDATO DANIELA nato a MILANO il 26/12/1976 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Daniela Scrudato impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lei appellata, ha rideterminato la pena applicatale per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Ella lamenta l'assenza di motivazione in punto di esclusione di attenuanti generiche e di misura della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ffiricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, ildicembre 2021. Il Consigli re estensor