Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3026/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-contradictory factual reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3026/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Scala's appeal against his conviction inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court's reasoning was deemed non-contradictory and sufficiently motivated by the defendant's extensive criminal history. The court upheld the conviction because the lower court properly weighed prior records as a significant factor in the defendant's life choices.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337, 582-585, cod. pen.; In criminal appeals, the substantive court's factual judgment on generic mitigating circumstances is non-appealable unless contradictory or failing to account for preponderant elements under Art. 133, cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility factual judgment non-appealable prior criminal record Art. 133 cod. pen. legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337, cod. pen.
Art. 582-585, cod. pen.
Art. 4, Law n. 110 del 1975
Art. 133, cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196
271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1974 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; c.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Scala impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in punto id diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196). Nello specifico, la Corte d'appello, nello spazio discrezionale consentitole e con valutazione non manifestamente irragionevole, ha ritenuto di valorizzare l'esistenza di numerosi precedenti penali e giudiziari, anche specifici e recenti, reputandoli espressivi di una scelta di vita dell'imputato e, dunque, maggiormente qualificanti rispetto alla sua non decisiva ammissione d'addebito.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1 dicembre 2021. Il Consigliere estens