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Ordinanza — n. 3025/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for cocaine possession as inadmissible due to lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Stanley Okoro inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Okoro challenged his conviction for cocaine possession, alleging legal violations and excessive sentencing, but the court found his complaints were merely stated without any supporting arguments. Consequently, the court ruled that the lack of substantive reasoning rendered the appeal procedurally invalid under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grievances are merely stated without any argumentation or reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation cocaine possession procedural dismissal criminal appeal possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Egli denuncia violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Stanley Okoro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKORO STANLEY nato il 01/10/1987 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Stanley Okoro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di cocaina a fini di cessione a terzi. Egli denuncia violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129, cod. proc. pen., immotivata eccessività della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso non è ammissibile, essendo le doglianze solamente enunciate e completamente prive di argomentazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il i. dicembre 2021. Il Consiglie e estensore Il Preside