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Ordinanza — n. 3024/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding obstruction of ticket control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3024/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the defendant's claim that the alleged crime occurred after the ticket inspector's shift ended was deemed manifestly unfounded. The defense argued the conduct happened post-shift, but the court found the obstruction was a continuous act of threats aimed at preventing legitimate ticket checks before train access. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the court found the defendant's claim of post-shift conduct to be an artificial fragmentation of a continuous act of obstruction.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal obstruction of ticket control continuous criminal act inadmissibility of appeal threats against inspector minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Massimiliano Gallob impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.
Art. 366 c.p.p.
yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLOB MASSIMILIANO nato a UDINE il 10/02/1973 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimiliano Gallob impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., in danno di un addetto al controllo dei biglietti di "Trenitalia" s.p.a.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, contestando l'esistenza sia dell'elemento oggettivo del reato che del dolo, in quanto la condotta addebitatagli sarebbe stata successiva all'esaurimento dell'attività di servizio della p.o. ed egli non avrebbe agito al fine di ostacolare la stessa.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La tesi difensiva si fonda, infatti, su un'artificiosa e capziosa frammentazione dei singoli momenti di una vicenda invece unitaria, trattandosi di attività di controllo compiuta in più fasi, senza soluzione di continuità, durante la quale l'imputato ha rivolto palesi ed inequivoche minacce al controllore, all'indiscutibile scopo di ostacolarne l'attività, impedendogli il legittimo controllo dei titoli di viaggio prima dell'accesso al treno.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1.dicembre 2021. Il Consig iere estensore Il