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Ordinanza — n. 3021/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against acquittal for escape from home arrest due to lack of fact-finding power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his brief departure to a police station constituted no escape and claimed necessity as a defense. The court rejected these claims because recent jurisprudence defines such movement as escape and because the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate factual evidence regarding the necessity defense.

Regesto Legislator

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Art. 443, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or apply exonerating circumstances like necessity; appeals challenging acquittals based on such facts are inadmissible.

Parole chiave

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escape from home arrest state of necessity defense Court of Cassation jurisdiction lack of fact-finding power inadmissible appeal abbandono del procedimento penale adeguamento della pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso - così riqualificato e qui trasmesso dalla Corte d'appello adìta, in ragione dell'improponibilità dell'appello ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. -è inammissibile.
Art. 600, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118
La giurisprudenza più recente è ormai unanime nel ritenere che l'allontanamento dal luogo degli arresti, anche quando effettuato per presentarsi presso un ufficio di polizia, integri il delitto di evasione (v., successiva a quelle citate dal Tribunale, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASARI ADRIANO nato in Polonia il 07/08/1992 avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Adriano Vasari impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha assolto dall'imputazione di evasione dagli arresti domiciliari, ritenendolo non punibile per la particolare tenuità del fatto. Egli deduce:

1) insussistenza del dolo, essendosi recato dai carabinieri sùbito dopo essersi allontanato dal luogo degli arresti;

2) applicazione dell'esimente dello stato di necessità.

2. Il ricorso - così riqualificato e qui trasmesso dalla Corte d'appello adìta, in ragione dell'improponibilità dell'appello ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. -è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza più recente è ormai unanime nel ritenere che l'allontanamento dal luogo degli arresti, anche quando effettuato per presentarsi presso un ufficio di polizia, integri il delitto di evasione (v., successiva a quelle citate dal Tribunale, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). 2.2. Il secondo postula un'indagine di fatto - discutendosi della dimostrazione dell'entità del pericolo temuto e dell'inevitabilità altrimenti o meno dello stesso - che è preclusa al giudice di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il l dicembre 2021. Il Consiglier estensore Il Presidente Martini Rosa Anna truz