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Ordinanza — n. 3020/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as generic and unfounded due to lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Rosario Oliveri's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. Oliveri argued for violations of law regarding mafia aggravation and recidiva calculation, but the court found his complaints generic and logically unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Oliveri was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, lacking any substantive legal argument beyond mere dissent.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint drug trafficking conviction mafia aggravation defense Cassazione procedural ruling appartenenza a una banda diritto di ricorso delle associazioni associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI ROSARIO nato a PATERNO' il 02/01/1988 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rosario Oliveri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, 74, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e 416-bis.1, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, sui seguenti capi e punti:

1) ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 74, cit.;

2) sussistenza dell'aggravante della finalità agevolativa mafiosa;

3) computo della recidiva ai fini della pena;

4) diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso non è ammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Su tutti gli evidenziati profili, infatti, la sentenza si è puntualmente soffermata e, con gli argomenti da essa addotti, privi di qualsiasi vizio logico evidente, l'impugnazione non si misura in alcun modo, sostanzialmente limitandosi ad espressioni di dissenso ed alla denuncia di carenze di motivazione in realtà inesistenti. Quanto, poi, all'assunto per cui la diversità di condotte tenute dall'imputato nello svolgimento del commercio di stupefacenti in quel contesto organizzato sia incompatibile con una condotta partecipativa, esso risulta privo di qualsiasi fondamento logico.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il tdicembre 2021. Il Consigl re estensore