Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3019/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on cocaine possession, ruling recidiva must be recognized for prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3019/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the argument regarding prescription limits. The appellant argued that a contested recidiva should not count for prescription calculations if deemed subvalent, but the court cited precedent stating that only recognized recidiva matters. Consequently, the court ruled that the statutory exclusion of prescription applies only when recidiva is formally acknowledged, rejecting the appellant's procedural objection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69, cod. pen.: The recidiva assumes relevance for prescription calculations only if it has been formally recognized, even if subvalent in sentencing balancing.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription limits recidiva recognition cocaine possession subvalent recidiva inadmissible appeal sentencing balance criminal procedure guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
275319, citata dal ricorrente, spiega in motivazione che, in tema di prescrizione, la recidiva rileva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente, poiché l'art. 157, terzo comma, cod.
Art. 69, cod. pen.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Pietro Massimo Bonica impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019), Schettino, Rv. 275319
Proprio Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019), Schettino, Rv. 275319, citata dal ricorrente, spiega in motivazione che, in tema di prescrizione, la recidiva rileva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente, poiché l'art.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONICA PIETRO MASSIMO nato a CATANIA il 28/04/1989 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pietro Massimo Bonica impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto cocaina a fini di cessione a terzi. Egli denuncia violazione di legge, in punto di esclusione della prescrizione del reato, sostenendo di non doversi tener conto, a tal fine, della recidiva qualificata, contestata ma ritenuta subvalente rispetto all'ipotesi - all'epoca circostanziale - del citato comma 5.

2. Il ricorso non è ammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Proprio Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019), Schettino, Rv. 275319, citata dal ricorrente, spiega in motivazione che, in tema di prescrizione, la recidiva rileva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente, poiché l'art. 157, terzo comma, cod. pen., esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui al precedente art. 69 ai fini della determinazione della pena massima del reato, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione: sicché, «anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso, la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta».

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il d. dicembre 2021. Il Consigliere estensore