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Ordinanza — n. 3016/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3016/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was logically sound based on fingerprint evidence and the defendant's lack of alibi support. The defense argued for alternative factual hypotheses but failed to demonstrate a logical flaw in the appellate court's reasoning. Consequently, the supreme court affirmed that it cannot re-evaluate factual findings, leaving the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The cassation court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence, limiting its review to the logical coherence of the lower court's argumentation apparatus.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility logical argumentation defect factual findings review appellate court reasoning evidence evaluation power risarcimento per atto illecito mancanza di disciplina altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZANO DAVIDE nato a LANUSEI il 11/02/1988 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Davide Balzano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver allestito una serra clandestina dentro una casa disabitata. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di attribuzione a lui di tale condotta, sostenendo che la sentenza non abbia risposto alle obiezioni mosse con i motivi d'appello e tali da condurre a plausibili ipotesi alternative. La difesa ha altresì depositato memoria scritta, sostanzialmente ribadendo tali doglianze.

2. Il ricorso non è ammissibile. Le circostanze evidenziate in sentenza (presenza di plurime impronte digitali dell'imputato su diversi strumenti impiegati per la coltivazione della serra, in uno all'estrema improbabilità del trasferimento di esse tra oggetti ed all'assenza di qualsiasi sostegno alla tesi difensiva del contatto occasionale nell'esercizio dell'attività di netturbino da lui svolta) giustificano ampiamente, sul piano logico, il giudizio della Corte d'appello, perciò sottraendolo a censura in questa sede. Il sindacato del giudice di legittimità, infatti, è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: esula, dunque, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,.il 4. dicembre 2021. Il Consiglie e estensore Il Presidente Marti