Cassation court dismisses appeals against sentencing reform as they concern waived grounds and penalty determination not covered by admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Amato and Finocchiaro inadmissible because they challenged a sentencing reform based on grounds not permitted under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued for a different legal qualification of facts and the recognition of general mitigating circumstances, which were explicitly excluded from the scope of review for Article 599-bis proceedings. The court ruled that such complaints regarding penalty determination are inadmissible unless they demonstrate an illegal sanction outside statutory limits, leading to the dismissal of both requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentencing reforms under Article 599-bis are admissible only for specific procedural defects regarding the agreement's formation and content, excluding complaints about waived grounds or the determination of the penalty itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO PIETRO nato a BIANCAVILLA il 21/04/1999 FINOCCHIARO MONICA MARTINA nato a CATANIA il 28/07/1995 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA-4•2140-.534.44.99-e~aft-it-- udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pietro Amato e Monica Martina Finocchiaro impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da loro appellata, ha rideterminato la pena ai medesimi applicata per i delitti di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; 23 legge n. 110 del 1975; e 648, cod. pen. L'uno lamenta violazione di legge in punto di qualificazione giuridica dei fatti; l'altra, vizi di motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il /dicembre 2021. Il Consigli re estenso