Italian court dismisses appeal for procedural violations and generic arguments regarding police assault conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Fabio Di Dio inadmissible, rejecting his claims of procedural violations and insufficient reasoning. Di Dio argued that the appellate court ignored his written submissions and failed to address specific legal points regarding the assault conviction under Article 337 of the Penal Code. The court ruled that the written conclusions were merely a request for reform without new arguments, the sentencing analysis was complete, and the third ground was too generic to warrant review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the written submissions contain no new arguments beyond the initial act, the lower court has fully addressed the legal grounds, and the complaint is merely generic without engaging with the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO FABIO nato a CALTAGIRONE il 05/06/1983 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fabio Di Dio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., in danno di alcuni agenti di polizia. Egli denuncia:
1) violazione di legge processuale per non avere la Corte d'appello tenuto conto delle conclusioni scritte depositate dal suo difensore;
2) omessa motivazione sul secondo motivo d'appello;
3) violazione degli artt. 337 e 62-bis, cod. pen..
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il processo si è tenuto con procedura cartolare ed il difensore ha depositato in via telematica conclusioni scritte, consistenti unicamente nella richiesta di "riformare la sentenza impugnata", senza nulla aggiungere a quanto esposto con l'atto d'appello. Nessuna delle sue doglianze, dunque, è stata pretermessa dal giudice dell'impugnazione e di nulla, pertanto, egli può dolersi. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza compiutamente trattato il profilo della sussistenza del reato e della colpevolezza, oggetto del motivo d'appello, asseritamente trascurato. 2.3. Il terzo è totalmente generico, perché omette completamente di confrontarsi con gli elementi di prova e gli argomenti rassegnati in sentenza.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il / dicembre 2021. Il Consigli re estensore