Italian Supreme Court dismisses appeal regarding evidentiary sufficiency and discretionary sentencing in drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of evidence regarding weapons and drugs fell outside the scope of appellate review. The appellant argued for a retrial due to lack of physical traces and insufficient justification for denying general mitigating circumstances, despite his cooperative behavior. The court held that factual evaluations and discretionary sentencing decisions are insulated from appellate scrutiny unless contradictory or ignoring preponderant statutory elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's evaluation of probative results and its discretionary judgment on general mitigating circumstances are non-reviewable in cassation proceedings, provided they are not contradictory and account for preponderant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTALE MARCO nato a BRONTE il 24/04/1982 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marco Portale impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, 697, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia:
1) violazione di legge e vizi di motivazione, sino al limite dell'apparenza di quest'ultima, per i capi relativi alla ritenuta colpevolezza, rilevando, quanto alle armi, l'assenza di qualsiasi traccia organica sulle stesse a lui riconducibile; e, relativamente alla droga, l'assenza di qualsiasi elemento di collegamento della sua persona alla maggior quantità rinvenuta nel terreno demaniale adiacente all'ovile di sua pertinenza;
2) vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale collaborativo, con la scelta del rito abbreviato.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi rassegnano esclusivamente censure sulla valutazione dei risultati probatori, la quale però esula dal sindacato del giudice di legittimità. Peraltro, il ricorso oblitera completamente proprio il dato qualificante della conforme ricostruzione dei giudici di merito: ovvero l'essere stato l'imputato visto la sera prima, dalla p.g. ivi appostata, armeggiare proprio in corrispondenza del punto in cui sono state poi rinvenute armi e droga. Talchè esso risulta pure aspecifico. 2.2. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
Nello specifico, la Corte d'appello ha ragionevolmente valorizzato l'esistenza di vari precedenti, anche specifici, nonché numero e tipo di armi e munizioni rinvenute: elementi non contraddetti da concludenti risultanze di diverso segno, tale non potendo essere la scelta di un rito speciale, peraltrk¢remiata dalla legge con riduzioni di pena.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). 02i
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre