Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as legal qualification error lacks immediate obviousness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the alleged error in legal qualification was not immediately obvious from the text. The appellant argued the facts should be reclassified as a minor offense, but the court held that such requalification requires indisputable and immediate clarity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain is admissible only if the legal qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, excluding appeals based on evaluative errors not evident in the text.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJONCE VASILLAQ nato il 02/03/1974 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gjonce Vasillaq impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. L'erronea qualificazione giuridica del fatto rientra tra i motivi per cui l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento". Tuttavia, tale ipotesi ricorre soltanto nei casi - tra i quali non rientra certamente quello in esame - in cui la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione: la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (per tutte: Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in curo tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il d dicembre 2021. Il Consigliere estensore I