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Ordinanza — n. 3010/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for non-legal grounds and erroneous legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant challenged the conviction based on lack of conditions for immediate acquittal and alleged erroneous legal qualification of the facts. The court ruled that such grievances do not fit the narrow statutory exceptions for cassation appeals and are not sufficiently evident from the contested text.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they rely on grounds other than those expressly listed in the statute, such as erroneous legal qualification that is not immediately apparent from the indictment.

Parole chiave

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inadmissible appeal erroneous legal qualification cassation grounds procedural admissibility immediate acquittal conditions esame di cassazione errore nella commisurazione della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 129, cod. proc. pen.
vizi di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.;
Art. 444, cod. proc. pen.
Ermir Methoxha impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta aggravante di cui al cit. art. 80.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971
Di qui, l'inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METHOXHA ERMIR nato il 15/03/1973 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA-451'53~949e-a4e-1rarte- udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ermir Methoxha impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia:

1) vizi di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.;

2) erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta aggravante di cui al cit. art. 80.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. La qualificazione giuridica del fatto, in particolare, può dirsi erronea soltanto nei casi in cui risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'annmissibilità dell'impugnazione che presupponga, quale necessario passaggio logico, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (e peraltro, nello specifico, neppure indicati dal ricorrente).

Di qui, l'inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il j. dicembre 2021. Il Consigli re estensore Il esidente Martirio Ro