Italian Court dismisses appeals against criminal sentence for lack of admissible grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Ombashi Ardit and Arten Zallemi inadmissible. The defendants argued for immediate acquittal, issues regarding seized funds, and the legality of deportation as a penalty substitute. The court rejected these claims because they did not meet the strict criteria for cassation appeals under the Italian Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OMBASHI ARDIT nato il 09/08/1987 ZALLEMI ARTEN nato il 11/01/1989 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA-date-~450-atie-Partt-- udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ardit Ombashi ed Arten Zallemi impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con unico atto di ricorso e motivi comuni, essi denunciano:
1) vizi di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.;
2) violazione di legge e vizi di motivazione, per omessa statuizione sul denaro in sequestro e non suscettibile di confisca;
3) violazione di legge e vizi di motivazione, in punto di sostituzione della pena detentiva con l'espulsione, a norma dell'art. 16, d.lgs. n. 286/1998, difettandone i presupposti.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili. Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Le prime due doglianze, dunque, non sono consentite. Tanto dicasi, all'evidenza, per la prima, ma altrettanto vale per la seconda: l'interessato potrebbe semmai dolersi, in questa sede, dell'eventuale statuizione di confisca, ma non anche dell'assenza di un provvedimento, la quale non pregiudica in alcun modo la proposizione di un'istanza di restituzione e quindi la tutela del suo eventuale diritto in tal senso.
Il terzo motivo, invece, oltre che non sorretto da alcun interesse concreto (trattandosi di disposizione di favore per gli imputati) è manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna delle circostanze ostative previste dagli artt. 12, comma 5, e 19, d.lgs. n. 268/1998.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
.2/ Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, illdicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Martino Rosati Ann