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Ordinanza — n. 3007/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for requesting immediate release instead of challenging conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant sought immediate release rather than challenging the conviction itself. The appellant argued the lower court failed to specify elements proving criminal responsibility, but the court held that under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, appeals against sentences requesting immediate release cannot question the guilt of the accused. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences requesting immediate release are inadmissible if they do not address the specific grounds of lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty, as they cannot serve to ascertain guilt.

Parole chiave

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immediate release request inadmissible appeal criminal procedure appeal lack of correlation legal qualification error imputazione per reati di stupefacenti pena pecuniaria sospesa punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Mohamed Amine El Baciri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., non deve estendersi all'accertamento di colpevolezza, bensì limitarsi al rilievo dell'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..
Art. 444, cod. proc. pen.
Mohamed Amine El Baciri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BACIRI MOHAMED AMINE nato il 08/01/1985 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MILANO-date-aVvi so all è-partj udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mohamed Amine El Baciri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si denunciano vizi di motivazione, in ragione della «mancata indicazione degli elementi da cui desumere la penale responsabilità» di esso ricorrente.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Peraltro, il sindacato del giudice di merito, in presenza di una richiesta ex art. 444, cod. proc. pen., non deve estendersi all'accertamento di colpevolezza, bensì limitarsi al rilievo dell'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.. Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il I dicembre 2021. Il Consigl ere estensore Il Presidente Ma no Rosati An