Cassation appeal dismissed as inadmissible because it did not fit any statutory grounds for review under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the temporal profile of the combined punishment did not align with any statutory grounds for review. The appellant argued that the lower court incorrectly evaluated the continuity between various crimes, but the prosecution and the court found no legal basis for such a challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: MANDRAGONA MARIANNA nato a SIRACUSA il 08/03/1991 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA.daterervvistrai+e—papti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marianna Mandragoicil impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., le ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui agli artt. 81, cod. pen., e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Ella denuncia violazione di legge, per avere la sentenza erroneamente valutato il profillo temporale della ritenuta continuazione tra i vari reati.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rappresentata dalla ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1. dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pr idente Marti o Rosati Anna Pl truzzellis D E