Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Meloni inadmissible because his grounds for review did not align with the specific statutory exceptions permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Meloni challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances, arguing a lack of adequate reasoning, while the prosecution requested the application of specific penalties. The court ruled that the appeal failed to fall within the narrow categories of admissibility, such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will, leading to the dismissal and an order for Meloni to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI MASSIMO nato a CAGLIARI il 08/03/1973 avverso la sentenza del 23/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI-1Ehate-artt--; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Massimo Meloni impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967; 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; e 697, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rappresentata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il / dicembre 2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Marti o R