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Ordinanza — n. 3004/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3004/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the appeal before the final ruling. Although the appellant initially challenged a lower court's application of a specific penalty provision, he subsequently submitted a written waiver of his right to appeal. The court ruled that this withdrawal rendered the legal challenge moot, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an appeal renders the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the case and the imposition of procedural costs on the appellant.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural costs Cassation appeal waiver of right to appeal rinuncia d'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
Gabriel Iemmito impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo iI ricorso inammissibile, a norma dell'art.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen., essendo iI ricorso inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinuncia all'impugnazione.
Art. 616, cod. proc. pen.
A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del privato proponente al pagamento delle spese processuali, non operando detta norma alcuna distinzione tra le possibili cause d'inammissibilità.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEMMITO GABRIEL nato a SARONNO il 09/06/1987 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO—44a4G-34M5e-~Irtil-- udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gabriel Iemmito impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo iI ricorso inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinuncia all'impugnazione. Con atto scritto, da lui sottoscritto (con autentica del proprio difensore) e pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione il 13 agosto scorso, l'imputato ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del privato proponente al pagamento delle spese processuali, non operando detta norma alcuna distinzione tra le possibili cause d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il /*dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente