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Ordinanza — n. 3003/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3003/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rachid Arrouch impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Sebbene formalmente deduca un'erronea qualificazione giuridica del fatto, egli denuncia sostanzialmente il vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Sebbene formalmente deduca un'erronea qualificazione giuridica del fatto, egli denuncia sostanzialmente il vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione motivi che possono invocarsi eccezione di incostituzionalità atti impugnabili impugnabilità della decisione di rinvio

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARROUCH RACHID nato il 03/01/1976 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO---GPat-e-avviso-al+e-Perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rachid Arrouch impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Sebbene formalmente deduca un'erronea qualificazione giuridica del fatto, egli denuncia sostanzialmente il vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rappresentata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, illdicembre 2021. Il Consig iere estensore Il P sidente