Ordinanza — n. 3002/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGianluca Brunelli, Massimo Catini ed Alfredo Cavagliere impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Brunelli deduce violazione di legge e vizi di motivazione, sui seguenti punti:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tutti i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Brunelli. - Il primo motivo è generico, perché, al di là della - non compiutamente dimostrata - inesistenza dei presupposti formali della contestata recidiva reiterata, si legge in sentenza che la prevalenza delle attenuanti generiche è stata esclusa non soltanto in applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., ma perché i nuovi reati rappresentano manifestazione di progressione della pericolosità dell'imputato: quindi, con un giudizio di merito, non sindacabile in questa sede. Il secondo motivo non è consentito.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNELLI GIANLUCA nato a ROMA il 12/06/1973 CATINI MASSIMO nato a ASCOLI PICENO il 15/05/1966 CAVAGLIERE ALFREDO nato a OSTUNI il 16/11/1964 avverso la sentenza del 15/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; r
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gianluca Brunelli, Massimo Catini ed Alfredo Cavagliere impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Brunelli deduce violazione di legge e vizi di motivazione, sui seguenti punti:
1) riconoscimento e computo della recidiva reiterata;
2) diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ex art. 73, cit., comma 5-bis. 1.2. Catini lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, sui seguenti capi e punti:
1) dimostrazione di un'attività di "spaccio";
2) esclusione dell'ipotesi del "consumo di gruppo";
3) computo della recidiva;
4) misura della pena notevolmente superiore al minimo edittale, con valorizzazione di elementi già tenuti in considerazione ai fini del riconoscimento dell'aggravante dell'art. 80, comma 1, lett. a), T.U. stup. (contesto logistico), e degli aumenti per continuazione (quantità delle condotte);
5) misura di tali aumenti di pena. 1.3. Cavagliere lamenta l'omissione od insufficienza della motivazione sui seguenti capi e punti:
1) ritenuta sussistenza del reato, per avere la sentenza compiuto un erroneo esame frazionato delle risultanze probatorie;
2) trattamento sanzionatorio, sia per la misura della pena che per il riconoscimento di attenuanti generiche soltanto equivalenti alle aggravanti.
2. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Brunelli. - Il primo motivo è generico, perché, al di là della - non compiutamente dimostrata - inesistenza dei presupposti formali della contestata recidiva reiterata, si legge in sentenza che la prevalenza delle attenuanti generiche è stata esclusa non soltanto in applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., ma perché i nuovi reati rappresentano manifestazione di progressione della pericolosità dell'imputato: quindi, con un giudizio di merito, non sindacabile in questa sede. Il secondo motivo non è consentito.
Quello sul trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto degli elementi di cui all'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la motivazione sul punto è ampia e convincente (pagg. 9 s., sent.). 2.2. Catini. - I primi due motivi sono generici, meramente reiterativi di quelli d'appello e tesi ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, non potendo perciò trovare ingresso in un giudizio di legittimità. e", Per i tre residui motivi, tutti afferenti al profilo sanzionatorio, valga quanto s'è appena detto per la doglianza sul medesimo tema proposta dal coimputato Brunelli.
Basta, dunque, rilevare che, su tutti i singoli aspetti evidenziati dal ricorrente, la sentenza si è soffermata, offrendo giustificazioni nient'affatto irragionevoli od arbitrarie (pagg. 8 s.) e non valorizzando esclusivamente aspetti già valutati per il riconoscimento dell'aggravante (prossimità al Ser.T.) o la sola reiterazione delle condotte (dato comunque legittimamente valutabile ex art. 133, cod. pen., in relazione al singolo reato). 2.3. Cavagliere. - Il primo motivo è generico, praticamente risolvendosi nella enunciazione della doglianza, e comunque volto alla rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo è manifestamente infondato. La motivazione, su tutti gli aspetti del trattamento sanzionatorio, c'è ed è del tutto ragionevole. Inoltre, in punto di invocata prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorso omette di considerare l'operatività, evidenziata in sentenza, del disposto ostativo dell'art. 99, comma 4, cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, ill.dic