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Ordinanza — n. 3000/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3000/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vittorio Lanucara impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza dei reati e di misura della pena. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si risolvono nella mera rappresentazione delle doglianze non argomentata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3000/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 582-585, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza dei reati e di misura della pena. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si risolvono nella mera rappresentazione delle doglianze non argomentata.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro la pubblica autorità reati violenti violazione semplice della LCStr risarcimento alle vittime di reati uso sproporzionato della forza condotta illecita della polizia

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANUCARA VITTORIO nato a TARANTO il 13/03/1996 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vittorio Lanucara impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza dei reati e di misura della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si risolvono nella mera rappresentazione delle doglianze non argomentata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 4 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Preside