Criminal appeal dismissed for absolute genericity of grounds and failure to address new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Giaquinto inadmissible due to the absolute genericity of its grounds. Giaquinto argued for a violation of law and exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his arguments merely repeated those from the second instance without engaging with decisive probative data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic, merely repeating previous arguments without addressing new evidence or specific observations made by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO ALESSANDRO nato a TARANTO il 02/04/1992 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessandro Giaquinto impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato e di esclusione della non punibilità a mente dell'art. 131- bis, cod. pen..
2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si limitano a riproporre le questioni e le deduzioni già rassegnate con l'atto d'appello, completamente obliando dati probatori decisivi e senza misurarsi con le osservazioni contenute nella decisione impugnata, invece del tutto lineari e coerenti con quelle risultanze istruttorie.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il I dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Fres