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Ordinanza — n. 2998/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for domestic escape as generic and lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2998/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luigi Giannotta's appeal against his conviction for domestic escape inadmissible due to the absolute generality of his grounds. Giannotta argued violations of law and sentencing errors, but the court found these merely expressed complaints without substantive legal argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic, consisting only of unargued complaints rather than specific legal violations or factual errors.

Parole chiave

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domestic escape conviction inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation procedural costs Cassazione ordinanza sentencing review evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNOTTA LUIGI nato a TARANTO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Giannotta impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti donniciliari. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato e di misura della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si risolvono nella mera rappresentazione delle doglianze non argomentata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 4.dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pres de