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Ordinanza — n. 2996/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic dissent and unproven generic mitigating circumstances claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2996/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground was merely a generic expression of dissent lacking specific legal criticism, and the second ground regarding generic mitigating circumstances was not permitted. The appellant argued for acquittal on guilt and denial of generic mitigation, but the court held that the trial judge's factual assessment on mitigation is unreviewable in cassation unless contradictory or ignoring statutory elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a generic expression of dissent without specific legal grounds, and claims for generic mitigating circumstances are not admissible in cassation when the lower court's factual assessment is not contradictory and adequately motivated.

Parole chiave

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generic appeal grounds generic mitigating circumstances cassation inadmissibility factual assessment review procedural costs award traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Claudio Garufo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro.
Art. 133, cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 360, n. 2 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, com'è avvenuto nel caso di specie, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196
271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196); tanto più che le allegazioni difensive (comportamento processuale, stato d'indigenza) sono generiche e non comprovate.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARUFO CLAUDIO nato a PALERMO il 21/01/1986 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Claudio Garufo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge in punto di ritenuta colpevolezza e di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è del tutto generico, risolvendosi nella mera espressione di dissenso dalla decisione impugnata, non assistita da specifici rilievi critici. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, com'è avvenuto nel caso di specie, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196); tanto più che le allegazioni difensive (comportamento processuale, stato d'indigenza) sono generiche e non comprovate.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il dicembre 2021. Il Consigli e estensore Il Presidente Martirio Rasati AnnaiPetruzzellis