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Ordinanza — n. 2995/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2995/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Siirjant4 Sabli impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile , poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti ritiro della querela penale remissione della pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia traffico aggravato di stupefacenti ritiro dell'effetto sospensivo

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABLI SALIRJAN nato il 10/12/1998 avverso la sentenza del 16/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato awiso alc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Siirjant4 Sabli impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente:

1) l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.;

2) l'esclusione della fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73;

3) il diniego delle attenuanti generiche.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile , poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrano in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. In particolare, per erronea qualificazione giuridica del fatto s'intende solo quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione: la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (per tutte: Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

Nello specifico, sul punto nulla adduce il ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza dì colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il dicembre 2021. Il Consigli re e