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Ordinanza — n. 2994/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling general mitigation arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2994/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Enrico Mercuri inadmissible regarding his conviction for theft under Article 336 of the Penal Code. Mercuri argued the lower court erred in affirming liability and denied generic mitigating circumstances, but the Court found the first ground manifestly unfounded due to sufficient reasoning in the appealed judgment. The Court held that judgments on general mitigation are non-appealable in terms of legality unless contradictory, as the lower court properly cited numerous prior criminal precedents and specific facts like the defendant's vehemence.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the factual judgment on generic mitigating circumstances unless the reasoning is contradictory or fails to account for preponderant elements listed in the statute.

Parole chiave

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generic mitigation theft conviction appeal inadmissibility factual judgment non-appealable reasoning pubblica istigazione a delinquere circostanza attenuante minaccia credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Enrico Mercuri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336, cod.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196
271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURI ENRICO nato a POTENZA PICENA il 14/07/1963 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Enrico Mercuri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità e di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata espressamente e persuasivamente motivato sul punto, non adagiandosi - al contrario di quanto sostiene il ricorso - sulle sole dichiarazioni degli agenti di polizia intervenuti. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196). Nello specifico, peraltro, la sentenza ha evidenziato anche altro (particolare veemenza, contestuale aggressione verso terzi).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, dicembre 2021. Il Consigliere estensore