Criminal appeal dismissed as inadmissible because grounds do not match statutory requirements for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kamissoko Lassi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lassi challenged a lower court's application of recidivism penalties, arguing the judgment failed to adequately justify the calculation of his prior convictions. The court ruled that the appeal did not fall within the specific statutory grounds permitted for cassation, such as errors in legal qualification or sentencing legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the exclusive categories of admissibility prescribed by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMISSOKO LASSI nato a KITA( MALI) il 01/01/1998 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO4ate-~945e-efle-Pertt- udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lassi Kamissoko impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente il computo della recidiva.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rappresentata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il Idicembre 2021. Il Consigliere e tensore Il Presidente Martino R ati Anna etruz llis ZT.A.