Ordinanza — n. 2991/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOS SOLGORRE JOSE CARLOS nato il 18/05/1990 avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Josè Carlos Campos Solgorre impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione, in relazione al computo della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2991/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente e persuasivamente motivato sul punto, ponendo in rilievo la natura omogenea dei precedenti (tutti relativi a reati a componente violenta) e la relativamente breve distanza tra i medesimi (tre anni complessivamente). Giova ricordare che, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOS SOLGORRE JOSE CARLOS nato il 18/05/1990 avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Josè Carlos Campos Solgorre impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione, in relazione al computo della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente e persuasivamente motivato sul punto, ponendo in rilievo la natura omogenea dei precedenti (tutti relativi a reati a componente violenta) e la relativamente breve distanza tra i medesimi (tre anni complessivamente). Giova ricordare che, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il d dicembre 2021. Il Consig iere estensore Il Presidente Ma uno R sati Anna Fle